La
legislazione italiana ha rivoluzionato il mondo burocratico-amministrativo
attribuendo alla firma digitale lo stesso valore della
firma autografa, rendendo così pienamente validi
ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti
con essa. Come riportato nella legge
finanziaria 2003 (art. 26, c.5), la necessità
di certificare la fruizione remota degli allievi è
una delle condizioni da rispettare per il rilascio
di titoli accademici nel caso di corsi universitari
a distanza.
Il servizio di scuola virtuale Teleskill ed i relativi
applicativi di supporto sono la
prima soluzione in Italia in grado di supportare in
ambito educativo l’utilizzo dei dispositivi
di firma
digitale nel rispetto delle leggi
vigenti rendendo “non ripudiabile e valida verso
terzi” la certificazione delle attività
formative svolte.
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI SULLA FIRMA
DIGITALE:
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Legge
15 marzo 1997, n.59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa. Documenti informatici
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge
(rif. Art.15, comma 2)
-
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Febbraio
1999
Norme tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione
e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del Decreto del Presidente della Repubblica,
10 Novembre 1997, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n.
87 Serie generale parte prima del 15 Aprile 199).
-
Decreto
del Presidente della Repubblica 10 Novembre 1997,
n. 513
Regolamento contenente i criteri e le modalità
per la formazione, l’archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici a norma dell’articolo 15, comma
2, della legge 15 Marzo 1997, n. 59(G.U. 13 Marzo
1998, serie generale n. 60)
-
Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445:
TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (ha
abrogato il DPR 513/97). Decreto legislativo n.443/2000
e DPR n. 444/2000
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Articolo 10 (R) : il documento
informatico sottoscritto con firma digitale
(...)soddisfa il requisito legale della forma
scritta ed ha efficacia probatoria (…)
di scrittura privata ai sensi dell’art.
2702 del codice civile.
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Articolo 14 (R) - trasmissione
del documento informatico: il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato
e pervenuto al destinatario se inviato all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato. La data
e l’ora di formazione, trasmissione
o di ricezione di un documento redatto conformemente
alle regole tecniche, sono opponibili ai terzi.
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Articolo 20 (R) : Validità
delle copie elettroniche di atti e documenti
firmate (previo accertamento notarile della
conformità)
Decreto
Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad
un quadro comunitario per le firme elettroniche (G.U.
n. 39 del 15 febbraio 2002).
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