Note sulla certificazione legale di frequenza

La legislazione italiana ha rivoluzionato il mondo burocratico-amministrativo attribuendo alla firma digitale lo stesso valore della firma autografa, rendendo così pienamente validi ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti con essa. Come riportato nella legge finanziaria 2003 (art. 26, c.5), la necessità di certificare la fruizione remota degli allievi è una delle condizioni da rispettare per il rilascio di titoli accademici nel caso di corsi universitari a distanza.

Il servizio di scuola virtuale Teleskill ed i relativi applicativi di supporto sono la prima soluzione in Italia in grado di supportare in ambito educativo l’utilizzo dei dispositivi di firma digitale nel rispetto delle leggi vigenti rendendo “non ripudiabile e valida verso terzi” la certificazione delle attività formative svolte.


RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI SULLA FIRMA DIGITALE:

  • Legge 15 marzo 1997, n.59
    Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. Documenti informatici validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge (rif. Art.15, comma 2)
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Febbraio 1999
    Norme tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 Novembre 1997, n. 513 (Gazzetta Ufficiale n. 87 Serie generale parte prima del 15 Aprile 199).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 Novembre 1997, n. 513
    Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 Marzo 1997, n. 59(G.U. 13 Marzo 1998, serie generale n. 60)
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445:
    TESTO UNICO delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (ha abrogato il DPR 513/97). Decreto legislativo n.443/2000 e DPR n. 444/2000
    • Articolo 10 (R) : il documento informatico sottoscritto con firma digitale (...)soddisfa il requisito legale della forma scritta ed ha efficacia probatoria (…) di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 del codice civile.
    • Articolo 14 (R) - trasmissione del documento informatico: il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se inviato all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di formazione, trasmissione o di ricezione di un documento redatto conformemente alle regole tecniche, sono opponibili ai terzi.
    • Articolo 20 (R) : Validità delle copie elettroniche di atti e documenti firmate (previo accertamento notarile della conformità)

Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002).


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